Notizia importante: grazie al comma 9 dell'articolo 45 del Dlgs n.33/2025, torna l'esenzione della ritenuta del 20 per cento sui premi sportivi fino ai 300 euro assegnati nei tornei. L'esenzione copre anche il "buco" legislativo che si era prodotto dalla fine dello scorso anno ad oggi, e in generale è valida retroattivamente fino al 29 febbraio 2024.
Ecco il testo della norma: "
Naturalmente i 300 euro di esenzione vanno intesi per ogni periodo d'imposta, quindi per ogni anno solare. Non viene fatto cenno ad alcuna scadenza, di conseguenza il provvedimento pare avere durata illimitata.
E' opportuno ricordare, come fa la rivista "Fiscosport", come si applica questa esenzione:
Il superamento della soglia
Il limite di 300 euro non costituisce una franchigia esente: al superamento della soglia l’intero importo del premio diventa soggetto a ritenuta d’acconto del 20 per cento.
Autocertificazione del beneficiario
L’esenzione viene applicata previa autocertificazione dell’atleta beneficiario che attesti di non aver superato il limite dei 300 euro percepiti dalla medesima ASD o SSD nel periodo d’imposta. In assenza di tale dichiarazione, il soggetto erogante è tenuto ad applicare la ritenuta per intero.
Limite riferito per società sportiva
Il limite di 300 euro annui non è soggettivo, cioè non riguarda la totalità dei premi percepiti da uno stesso sportivo nel complesso, bensì l’importo erogato da ciascuna ASD o SSD a ciascun beneficiario. Ciò significa che un atleta può percepire più premi, ciascuno sotto la soglia, da più società sportive diverse, beneficiando più volte dell’esenzione.
Adempimenti fiscali
Se l’importo del premio è inferiore alla soglia dei 300 euro (e viene resa l’autocertificazione), non si applica alcuna ritenuta, e il premio non va dichiarato dal percettore.
Se invece è superiore alla soglia, la ritenuta del 20 per cento si applica sull’intero importo e costituisce tassazione definitiva. Anche in questo caso, quindi, il premio non va inserito nella dichiarazione dei redditi del percettore.